Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31150 del 24/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31150 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 24/04/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STAIANO GIOVANNI N. IL 19/08/1988
avverso la sentenza n. 9150/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

rf

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Staiano Giovanni in ordine a due fattispecie del
delitto di cui all’articolo 73 d.PR.309/90, ha proposto ricorso
per cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per difetto
di motivazione in punto di responsabilità in quanto, con

sarebbe perfezionata la cessione dello stupefacente a Esposito
Antonio, non essendo avvenuta la “traditio rei” e non essendo
stata rinvenuta sulla persona dello Staiano la somma pattuita.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente infondati
in quanto ripropone questioni di merito a cui la sentenza
impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad una
diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Napoli ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato, osservando che la bustina da consegnare ben poteva
essere una di quelle cinque rinvenute nell’abitazione dello
Staiano e la somma di euro 25 ricevuta dall’Esposito ben poteva
far parte della considerevole somma di euro 4.960 rinvenuti presso
l’abitazione dell’imputato.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

riferimento all’ipotesi di cui al capo b) della rubrica, non si

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle ammende.

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Così deciso in Roma il 24 aprile 2013

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