Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3115 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3115 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DAWANA MOHAMED N. IL 17/02/1981
avverso la sentenza n. 1577/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 02/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Gpnerale in persona del Dott. /9— 2
e962
che ha concluso per A
.4.‘

CS

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 20/10/2012, resa a seguito di
rito abbreviato dichiarava Mohamed Dawana responsabile del reato di cui
agli artt. 81 cpv, 110, cod.pen., 73 co. 1 e 1 bis, d.Lvo 309/90 perché
vendeva e illecitamente deteneva sostanze stupefacenti del tipo eroina e
di multa.
La Corte di Appello di Bologna, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse dell’imputato, con sentenza del 2/5/2013,
avendo rilevato come, nonostante la concessione del beneficio ex art. 62
bis cod.pen., il Tribunale non avesse applicato la relativa riduzione, in
parziale riforma del decisum di prime cure, ha ridotto la pena inflitta al
Dawana in anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, con
conferma nel resto.
Propone ricorso per cassazione la difesa del Dawana, con i seguenti
motivi:
-violazione dell’art. 533, co. 2, cod.proc.pen., in quanto il giudice non ha
esplicitato la pena irrogata per ciascuno dei reati satellite contestati
all’imputato e non ha individuato il reato più grave;
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccessività del
trattamento sanzionatorio, non avendo il giudice di appello tenuto conto
delle modeste cessioni di sostanza stupefacente, effettuate in favore di
soggetti tossicodipendenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare la logicità e la correttezza del discorso svolto dal
decidente in relazione alla dosimetria della pena, con puntuale

I

cocaina; lo condannava alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000,00

indicazione del reato ritenuto più grave e relativa quantificazione della
pena base, nonché dell’aumento per la continuazione interna ex art. 81
cod.pen..

Il Tribunale di Bologna aveva stimato equa la pena di anni 2 di reclusione
ed euro 3.000,00 di multa, così computata: pena base, ravvisata l’ipotesi
gr. 11, 61 di eroina, aumentata ad anni 3 di reclusione ed euro 4.500,00 di
multa ex art. 81 cod.pen. per le cessioni contestate, con la diminuente
per il rito prescelto.
La Corte territoriale, senza immutare il delitto ritenuto più grave, è
intervenuta a correzione del computo della pena, sia sanando l’errore
commesso dal giudice di prime cure, che, pur concedendo le attenuanti
generiche, non ne aveva calcolato la conseguente riduzione, che
diminuendo l’entità degli aumenti per i fatti contestati in continuazione
da anni 1 di reclusione e 1.500,00 di multa a mesi 6 di reclusione ed euro
1.000,00 di multa, così da pervenire, con l’applicazione della riduzione per
il rito, alla pena finale di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 2.000,00 di
multa.
Conseguentemente, le censure mosse con i motivi di annullamento si
rivelano manifestamente infondate, in quanto si pongono in aperto
contrasto con il discorso giustificativo, sviluppato dai giudici di merito, i
quali hanno, in maniera del tutto esaustiva, giustificato l’entità del
trattamento sanzionatorio, specificando, puntualmente, il computo
quantificativo in ogni suo elemento.
Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il
Dawana abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.
616 cod.proc.pen., deve, altresì, essere condannato al versamento di una

di cui al co. 5 dell’art. 73, d.P.R. 309/90, in relazione al più grave reato di

somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
1.000,00.
Così deciso in Roma il 21/11/2013.

versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro

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