Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31149 del 24/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31149 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORILIA LUIGI N. IL 13/05/1984
avverso la sentenza n. 8748/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 24/04/2013

42 Orilia

Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990 è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi

che il dato quantitativo (97 grammi) è rilevante, che non si rinvengono ragioni specifiche
che consentano di corfere le attenuanti generiche, che la pena va comunque diminuita in
accoglimento delle deduzioni difensive. Si tratta dipitipici apprezzamenti in fatto che non
possono essere sindacati nella presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.

Roma 24 aprile 2013

logico-giuridici: si argomenta, sia ai fini della responsabilità che dell’attenuante invocata,

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