Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31147 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31147 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 24/06/2015

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOGNOCCHI CARLO N. IL 22/09/1931
avverso la sentenza n. 2313/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
14/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

vi

Fatto e diritto
TOGNOCCHI CARLO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, solo parzialmente
riformando in me/ius

quella di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio, lo ha

riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 186 del codice della strada.

Contesta il giudizio di responsabilità, riproponendo gli argomenti già disattesi dal giudice
di merito volti a contestare la deposizione dell’operante che ne aveva riferito delle

solo bicchiere di vino prima del fatto, a sostenere che l’incidente stradale non era
ricollegato all’assunzione di alcool e che l’alterazione del tasso alcol emico era derivata
dalla circostanza che il prevenuto assumeva un medicinale che potevano avere effetti di
possibile alterazione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La doglianza sulla responsabilità, già congruamente affrontata in appello, si risolve in una
tipica questione di merito, afferente l’apprezzamento del compendio probatorio.

Vale del resto il principio secondo cui, in tema di circolazione stradale, il superamento
delle soglie del tasso alcolemico, rilevante ai fini della valutazione del disvalore del fatto,
integra una presunzione assoluta di stato di ebbrezza che non ammette prova contraria,
considerato che la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ha natura di reato
ostativo rispetto a più gravi delitti contro la integrità fisica e la vita della persona umana
che lo stato di ebbrezza agevola nella sua consumazione (Sezione IV, 16 dicembre 2014,
Ciarnese).

Ma vale anche l’ulteriore principio secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza dovuta
all’uso di bevande alcoliche, essendo una contravvenzione, è punito anche a titolo di
colpa, così conseguendone che la mancata diligenza incide sulla valutazione della
colpevolezza del conducente, il quale deve evitare di assumere bevande alcoliche quando
esse possono avere una pericolosa sinergia con eventuali farmaci assunti in modo
concomitante (Sezione IV, 12 luglio 2013, Varratta: nella specie, è stato così rigettato il
ricorso avverso la sentenza di condanna, con cui si era sostenuto che lo sforamento dei
limiti di legge era stato determinato dal contestuale utilizzo di farmaci con contenuto
alcolico).

Ciò tenuto altresì conto che su tutti i motivi di doglianza – compreso quello sulla
verificazione dell’incidente stradale [per la cui configurabilità, come è noto, è sufficiente

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condizioni alterate, a riproporre deposizioni testimoniali riferentesi all’assunzione di un

che il soggetto abbia “provocato” un incidente e quindi che sia accertato un coefficiente
causale della sua condotta rispetto al sinistro: Sezione IV, 28 maggio 2013, Callegaro],
la corte si è soffermata, con una spiegazione razionale e motivata, insuscettibile di
rivisitazione.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24 giugno 2015

Il Consigliere estensore

favore della cassa delle ammende.

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