Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31147 del 24/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31147 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORMILE VINCENZO N. IL 25/11/1976
GALLOTTI FABIO N. IL 06/07/1984
avverso la sentenza n. 8828/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
Og/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
4
Data Udienza: 24/04/2013
140
40 Mormile e Gallottì
Ivlativi della ‘decisione
I
ricorsi proposti dagli imputati in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990 sono manifestamente infondati e quindi inammissibili.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
logico-giuridici: si argomenta, per escludere l’attenuante invocata, sia dalla prova
macroscopica dell’intensa attività di spaccio, sia dal dato ponderale (oltre 200 dosi).
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile
nella presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 ciascuno a titolo di sanzione
pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000 ciascuno.
Roma 24 aprile 2013
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi