Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31146 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31146 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEMZIZI ABDELGHANI N. IL 01/01/1979
avverso la sentenza n. 2574/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
12/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 24/06/2015

Osserva
Il difensore di Lemzizi Abdelghani ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data
12.6.2012 dalla Corte di appello di Firenze che in parziale riforma di quella in data 16.4.2010
del Tribunale di Firenze, rideterminava la pena inflitta al medesimo per il reato di tentato
furto aggravato di due biciclette in mesi sei di reclusione ed C 100,00 di multa.
Deduce la violazione di legge in relazione alla mancato riconoscimento dell’attenuante di cui
all’art. 62 n. 4 c.p..

Con corretta e congrua motivazione la Corte territoriale ha rigettato l’analogo motivo di
appello escludendo la ravvisabilità del danno di speciale tenuità di cui il ricorrente non ritiene
di tener conto: ma ciò implica l’aspecificità della doglianza in quanto, oltre a non potersi in
questa sede discutere in una valutazione di merito riservata al giudice

a quo, “è

inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni
già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare
non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo
per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra
le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza
cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c),
all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive
conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così

deciso in Roma, il 24.6.2015

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa aspecifica e manifestamente infondata.

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