Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31146 del 24/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31146 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMATO MASSIMILIANO N. IL 21/12/1987
BONAURIO SALVATORE N. IL 09/11/1982
avverso la sentenza n. 4499/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

•••■•

Data Udienza: 24/04/2013

Fatto e diritto

I ricorsi sono inammissibili,
ex articolo 606, comma 3,
c.p.p., perché proposti per motivi manifestamente infondati,
in quanto ripropongono questioni di merito a cui la sentenza
impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mirano ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte
di appello di Napoli ha invero adeguatamente ed
esaustivamente motivato, osservando, quanto alla doglianza
dell’Amato, che le circostanze generiche non erano
concedibili in considerazione della gravità del reato e della
circostanza che non può attribuirsi particolare valore alla
confessione avvenuta soltanto in udienza.
Quanto poi alla doglianza del Buonaurio,la Corte territoriale
ha evidenziato che non era concedibile l’attenuante di cui al
comma quinto dell’art.73 d.PR.309/90 in considerazione del
dato ponderale e della natura organizzata dello spaccio, con
suddivisione di ruoli tra più persone di cui due
separatamente giudicate.
I ricorsi devono essere quindi dichiarati inammissibili.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al
versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 (mille/00)
ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della
somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.04.2013

Amato
Massimiliano
e
Buonaurio
Salvatore,
ritenuti
responsabili in ordine al reato p. e p. dagli articoli 110
c.p. e 73 d.PR. 309/90 con la sentenza in epigrafe indicata,
ricorrono per cassazione, deducendo l’Amato difetto di
motivazione in ordine al diniego delle circostanze di cui
all’art.62 bis c.p., il Buonaurio in ordine al mancato
riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma
quinto dell’art.73 d.PR. 309/90, riconoscimento che avrebbe,
secondo il ricorrente determinato un trattamento
sanzionatorio più equo.

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