Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31145 del 24/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31145 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
Data Udienza: 24/06/2015
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRARA SALUTE ALESSANDRO N. IL 25/02/1987
avverso la sentenza n. 2375/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
28/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
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Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Ferrara Salute Alessandro in ordine al reato di cui
all’articolo 186 lett.c) del Codice della Strada (tasso alcol
emico rilevato pari a 1,61 g/l), ha proposto ricorso in cassazione
l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di legge in
stata violazione dell’art.379, comma 2, del regolamento di
esecuzione e attuazione del Codice della Strada in quanto la
polizia giudiziaria avrebbe utilizzato una errata metodologia
nell’esecuzione dell’aspirazione. In particolare l’errore sarebbe
consistito nel fatto che tra la fine della prima prova (ore 3.16)
e l’inizio della seconda (ore 3.20) la polizia giudiziaria non
aveva rispettato l’intervallo minimo prescritto di cinque minuti.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606, comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni a cui la sentenza
impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad una
diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. La Corte di appello di Firenze evidenziava in
particolare che il mancato rispetto del termine di cinque minuti
tra una prova e l’altra non comporta né inutilizzabilità, né
nullità del risultato dell’alcoltest in quanto, seppure dovesse
ritenersi non rispettata la prescrizione di cui sopra, ci si
troverebbe comunque in presenza di una nullità a regime intermedio
che avrebbe dovuto essere eccepita immediatamente dopo il
compimento dell’atto alla quale la parte aveva assistito. In ogni
caso non risultava dedotto dalla difesa quale incidenza
pregiudizievole avrebbe potuto avere avuto l’esecuzione del
secondo test alle ore 3.20 invece che alle ore 3.21, tanto più che
i valori espressi dalle due prove apparivano del tutto congruenti
tra loro proprio in relazione al breve lasso di tempo intercorso
tra un test e l’altro.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
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punto di responsabilità, in quanto, secondo la difesa, ci sarebbe
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
P
Q 14
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2015
l’ e est ,
Il Presidente
– 13 giugno 2000 ).