Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31144 del 24/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31144 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARTINELLI DAVIDE N. IL 07/12/1979
avverso la sentenza n. 4053/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
18/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 24/06/2015
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Martinelli Davide in ordine ai reati di furto
aggravato, lesioni aggravate ed indebito esercizio di carta di
credito, ha proposto ricorso in cassazione l’imputato chiedendone
di responsabilità, in quanto, secondo la difesa, la Corte
territoriale avrebbe fondato la sua decisione esclusivamente sul
riconoscimento della persona offesa e per difetto di motivazione
con riferimento alla omessa motivazione sul motivo di appello
concernente la richiesta di continuazione con la sentenza emessa
in data 11.11.2005 dal Tribunale di Lucca-sezione distaccata di
Viareggio- per fatti analoghi a quello per cui si procede.
La difesa del ricorrente presentava altresì tempestiva memoria in
cui ribadiva le già esposte conclusioni e chiedeva che non fosse
dichiarata l’inammissibilità del ricorso e gli atti fossero
rimessi alla sezione ordinaria.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto, per quanto attiene al primo motivo,
ripropone questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato
ampia e convincente risposta e mira ad una diversa ricostruzione
del fatto preclusa al giudice di legittimità. Una volta infatti
che il giudice di merito abbia chiarito la dinamica del fatto con
motivazione congrua, non compete alla Corte di legittimità
valutare gli atti. La Corte di appello di Firenze ha invero
adeguatamente ed esaustivamente motivato in punto di
responsabilità, evidenziando in particolare la precisione della
persona offesa nella descrizione dei fatti e degli autori del
reato e la circostanza che le sue dichiarazioni e la sua
ricognizione fotografica sono risultate riscontrate da plurimi
oggettivi riscontri quali evidenziati dal giudice di primo grado.
Anche a proposito della mancata applicazione dell’istituto della
continuazione la sentenza della Corte di appello di Firenze è
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l’annullamento per manifesta illogicità della motivazione in punto
adeguatamente e congruamente motivata, avendo i giudici di appello
rilevato che l’odierno ricorrente non aveva fornito alcun elemento
di valutazione in ordine alla sussistenza di un progetto criminoso
unitario.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2015
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IPrej.ente
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro