Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31144 del 24/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31144 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PANICO RENATO N. IL 21/01/1961
avverso la sentenza n. 5429/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 24/04/2013

(z

d

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Panico Renato in ordine ai delitti di cui
all’articolo 73 d.PR.309/90 (capo a) e agli articoli 10 e 14 legge
497/74 (capo b), ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
chiedendone l’annullamento per violazione di legge e difetto di

cui al quinto comma dell’art.73 d.PR.309/90, per mancanza e/o
manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità
con riferimento al reato di cui agli articoli 10 e 14 legge
497/74, per mancanza della motivazione in ordine alla richiesta
attenuante di cui all’art.5 legge 895/67 in relazione al sopra
indicato reato di cui al capo b) della rubrica.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo

606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente infondati
in quanto ripropone questioni di merito a cui la sentenza
impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad una
diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Napoli ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato, osservando che non era concedibile l’attenuante speciale
di cui al comma quinto dell’art.73 d.PR.309/90 in considerazione
della quantità della sostanza detenuta, del possesso del bilancino
di precisione e della apprezzabile somma di denaro, tutte
circostanze che inducevano a ritenere che la sostanza stupefacente
sequestrata fosse destinata alla vendita. Quanto al reato di cui
al capo b) la sentenza impugnata ha fatto riferimento alle
dichiarazioni dei testi escussi che hanno effettuato affermazioni
non coincidenti con quelle dell’imputato. Quanto poi alla mancata
concessione dell’attenuante di cui all’art.5 legge 895/67, la
sentenza impugnata ha precisato come non sia configurabile nessuna
delle ipotesi prospettate dalla difesa in via subordinata.

motivazione in relazione al diniego dell”attenuante speciale di

(3
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 aprile 2013
igl

e

Il residente

– 13 giugno 2000 ).

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