Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31143 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31143 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SULCIS GIAN PIERO N. IL 03/11/1965
avverso la sentenza n. 254/2009 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 24/06/2015

Fatto e diritto

SULCIS Gian Piero ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando in
melius quella di primo grado [riqualificato il fatto come tentato furto in privata dimora,

Con il ricorso si duole del giudizio di sola equivalenza delle attenuanti generiche sulla
contestata aggravante.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti (articolo 69 c.p.) è
rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere
certamente motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il
pensiero del giudicante circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva
del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante- non è tenuto
ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia
indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente
disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (Sezione IV, 27
giugno 2013, Elia).

Qui, il giudicante ha modificato già in melius la sentenza di primo grado [nei termini
suddetti], ma risulta genericamente pretensiva la richiesta di un giudizio di prevalenza,
che certo non può qui essere prospettato, a fronte dell’argomentato e incensurabile
argomento utilizzato dal giudice di merito, rappresentato dai gravi, plurimi ed anche
specifici precedenti penali dell’imputato.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro,
in favore della cassa delle ammende.

ha ridotto la pena nei termini ivi indicati.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso nella camera di consiglio in data 24 giugno 2015

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