Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31141 del 24/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31141 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
Sul
ricorso proposto da:
DUMITRU BUSUIOC ALTA . IL 30/11/1985
avverso la sentenza n. 9562/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
08/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 24/06/2015
Fatto e diritto
DUMITRU BUSUIOC, alias DIMA, propone ricorso avverso la sentenza con la quale è
stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena per il reato di tentato furto aggravato.
Contesta, in termini sintetici ed assertivi, la carenza di prove di responsabilità e la
Il ricorso è inammissibile.
La doglianza è formulata in modo assolutamente generico.
Del resto, nel “patteggiannento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è
più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento
alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione
soggettiva, alla applicazione e comparazione delle circostanze, alla entità e modalità di
applicazione della pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (Sezione IV, 7
novembre 2006, Cassata).
In ogni caso, come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Sezioni
unite, 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della
richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Ciò il giudicante ha fatto, con la sinteticità richiesta dal rito, con riferimento proprio ai
presupposti di inapplicabilità dell’articolo 129 c.p.p.
)
carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in
millecinquecento euro, in favore della cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso in data 24 giugno 2015