Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31140 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31140 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETRONELLI FRANCESCO N. IL 11/01/1987
avverso la sentenza n. 193/2014 TRIBUNALE di FOGGIA, del
19/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 24/06/2015

Avverso la sentenza indicata in epigrafe di applicazione della
pena su concorde richiesta delle parti Petronelli Francesco,
imputato in ordine ai reati di furto aggravato, resistenza a
pubblico ufficiale, lesioni e illecita detenzione di arma da
fuoco, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone
l’annullamento per violazione di legge con riferimento alla
mancata esclusione della recidiva contestata e all’omesso giudizio
di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti
contestate.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo
manifestamente infondato.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis
Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della
motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena
va conformato alla particolare natura della medesima e deve
ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, ovvero implicitamente, come nella fattispecie di
cui è processo, di aver proceduto alla delibazione degli elementi
positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad
essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129
c.p.p.).
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a
favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.500,00 a
di causa di
titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q m
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
millecinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2015.

Fatto e diritto

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