Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31139 del 24/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31139 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SEFEROVIC GERMANO N. IL 12/04/1981
avverso la sentenza n. 809/2013 TRIBUNALE di FERMO, del
19/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 24/06/2015
Osserva
e
Viene proposta impugnazione (correttamente qui trasmessa, trattandosi di sentenza
inappellabile ai sensi degli artt. 593 ultimo comma e 568, 5 0 comma c.p.p.)
nell’interesse di Saferovic Germano, avverso la sentenza emessa in data 19.11.2013
dal Giudice monocratico del Tribunale di Fermo con la quale il predetto è stato
condannato alla pena di C 1.600,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 116 cc. 13°
C.d.S..
fisica ed anagrafica dell’autore del reato contestato.
L’impugnazione è inammissibile perché proposta in violazione dell’art. 613, 1° comma
c.p.p. nonché per motivi manifestamente infondati.
Infatti, è da rilevare che l’atto di gravame è stato presentato esclusivamente a firma
dell’avv. Stefania Barbone di Porto San Giorgio, difensore di fiducia dell’imputato, che
non risulta iscritto allo speciale albo degli avvocati cassazionisti previsto dall’art. 613,
1° comma c.p.p.: tale inammissibilità si estende persino agli eventuali motivi nuovi
presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare
(cfr. Cass. pen. Sez. I, 16.9.2004, n. 38293 Rv. 229737).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 500,00
in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI CINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 24.6.2015
S’invoca l’assoluzione per non aver commesso il fatto per non essere certa l’identità