Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31138 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31138 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAGNANI ANDREA N. IL 08/02/1962
avverso la sentenza n. 6390/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 13/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 24/06/2015

Osserva

,

Il difensore di fiducia di Magnani Andrea ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa
in data 13.3.2014 dalla Corte di appello di Bologna che confermava quella in data 5.12.2011
del Tribunale di Forlì con cui il predetto era stato condannato alla pena condizionalmente
sospesa di mesi quattro di arresto ed C 1.000,00 di ammenda sostituita con il lavoro di
pubblica utilità oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di un anno e alla
confisca del’autovettura per il reato di cui all’art. 186 comma 2° lett. c) C.d.S.

dell’alcoltest effettuato irritualmente poiché le due prove non erano state eseguite a d un
intervallo di cinque minuti l’una dall’altre.
E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile essendo la censure mossa manifestamente infondata.
Come correttamente h rilevato la Corte territoriale è stata rispettato l’intervallo prescritto di
5 minuti, essendo la prima prova terminata alle 23,25 e la seconda iniziata alle 23,30 e
terminata alle 23,32: ogni diversa valutazione artificiosa degli orari è palesemente
contrastante conici il reale susseguirsi temporale dei due accertamenti.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 24.6.2015

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta validità

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