Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31134 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31134 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MBENGUE IDY N. IL 15/04/1970
avverso la sentenza n. 1787/2011 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,
del 22/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 24/06/2015

Fatto e diritto

MBENGUE IDY ricorre avverso la decisione di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto
colpevole del reato di guida senza patente.

Con l’impugnazione [appello, convertito in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza
inappellabile] si duole della affermazione di responsabilità, contestando la ricostruzione
operata dal giudice di merito, che aveva fondato il giudizio di colpevolezza sulla acclarata

“revocata”

La doglianza sulla responsabilità è generica, tipicamente di fatto [non a caso era stato
proposto appello] e comunque attinge un apprezzamento del compendio probatorio
satisfattivamente dimostrativo della condizione di irregolarità in cui versava l’imputato:
sul punto, il giudicante si è soffermato valorizzando gli accertamenti documentali che
avevano dimostrato l’intervenuto annullamento del titolo: ergo, l’insussistenza di titolo
valido per la guida del veicolo.

La manifesta infondatezza impedisce di attribuire rilievo alla eccepita prescrizione del
reato (Sezioni unite, 22 novembre 2000, De Luca, secondo cui, come è noto,
l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi
non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’articolo 129
c.p.p.:nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza
impugnata con il ricorso).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

PQM.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24 giugno 2015

Il Consigliere estensore

sidente

circostanza che la patente di cui in passato era stato titolare il prevenuto gli era stata

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