Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31133 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31133 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICCI ROBERTO N. IL 05/12/1973
avverso la sentenza n. 1260/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
05/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 24/06/2015

Fatto e diritto

RICCI ROBERTO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di
primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 186 del codice della
strada.

Contesta il giudizio di responsabilità, riproponendo gli argomenti già disattesi dal giudice
di merito volti a contestare la attendibilità del tasso alcolennico e il difettoso

Il ricorso è manifestamente infondato.

La doglianza sulla responsabilità, già congruamente affrontata in appello, si risolve in una
tipica questione di merito, afferente l’apprezzamento del compendio probatorio.

Vale del resto il principio secondo cui, in tema di circolazione stradale, il superamento
delle soglie del tasso alcolemico, rilevante ai fini della valutazione del disvalore del fatto,
integra una presunzione assoluta di stato di ebbrezza che non ammette prova contraria,
considerato che la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ha natura di reato
ostativo rispetto a più gravi delitti contro la integrità fisica e la vita della persona umana
che lo stato di ebbrezza agevola nella sua consumazione (Sezione IV, 16 dicembre 2014,
Ciarnese).

Ma vale anche il principio, insindacabilmente applicato, attraverso motivata disamina
fattuale, in forza del quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo
dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è semmai
onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento
dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione
ovvero vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, non essendo sufficiente la mera
allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell’apparecchio (Sezione IV, 20
gennaio 2015, Guannan Diaz): tematica puntualmente affrontata dalla coerte di merito e
qui certamente non riproponibile.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

funzionamento dell’apparecchio.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24 giugno 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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