Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31132 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31132 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARCELLI MARIO GIUSEPPE N. IL 09/07/1941
avverso la sentenza n. 2733/2013 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 08/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 24/06/2015

Motivi della decisione
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 8.04.2014,
confermava la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Cosenza il 2.10.2013, nei
confronti di Scarcelli Mario Giuseppe, in riferimento al reato di cui all’art. 186,
comma 7, cod. strada. Il Collegio considerava che il precedente giudicato
riguardava unicamente la diversa ipotesi di guida in stato di ebbrezza,
originariamente contestata al prevenuto; e che correttamente già il primo giudice

Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso
per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore.
L’esponente reitera la doglianza relativa alla violazione dell’art. 649 cod.
proc. pen. La parte ribadisce che Scarcelli è stato sottoposto per due volte a
procedimento penale, rispetto al medesimo fatto.
Il ricorso è inammissibile.
La Corte di Appello, del tutto correttamente, ha osservato che la precedente
condanna riportata dal prevenuto riguardava esclusivamente il reato di guida in
stato di ebbrezza; ed ha considerato che la fattispecie del rifiuto di sottoporsi
all’accertamento etilometrico, di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, per cui oggi
si procede, ben può concorrere con quella di guida in stato di ebbrezza, che risulti
provata sulla base di elementi diversi dal test strumentale.
E bene, si tratta di valutazioni del tutto conformi all’orientamento
interpretativo espresso dalla Suprema Corte. La giurisprudenza di legittimità ha
infatti chiarito che proprio la diversità ontologica delle due fattispecie ora richiamate
ne giustifica l’eventuale concorso materiale (v. Cass. Sez. 4, n. 6355 del
08/05/1997, dep. 02/07/1997, P.M. in proc. Mela, Rv. 208222); e che le varie
fattispecie di cui all’art. 186, comma 2 e quella di cui al comma 7, del medesimo
art. 186, cod. strada, costituiscano autonome fattispecie incriminatici e che non
ricorre alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, che risultano
caratterizzate da reciproca alternatività (v. Cass. Sez. 4, n. 13548 del 14/02/2013,
dep. 22/03/2013, Sternierí, Rv. 254753).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data

aveva pronunciato sentenza di proscioglimento al riguardo.

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