Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31131 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31131 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CECI MARIANNA N. IL 30/08/1980
avverso la sentenza n. 3340/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
12/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 24/06/2015

Fatto e diritto

CECI MARIANNA ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella
di primo grado, l’ ha riconosciuta colpevole del reato di cui all’articolo 186 del codice
della strada.

Contesta il giudizio di responsabilità, riproponendo gli argomenti già disattesi dal giudice

Il ricorso è manifestamente infondato.

La doglianza sulla responsabilità, già congruamente affrontata in appello, si risolve in una
tipica questione di merito, afferente l’apprezzamento del compendio probatorio.

Vale del resto il principio secondo cui, in tema di circolazione stradale, il superamento
delle soglie del tasso alcolennico, rilevante ai fini della valutazione del disvalore del fatto,
integra una presunzione assoluta di stato di ebbrezza che non ammette prova contraria,
considerato che la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ha natura di reato
ostativo rispetto a più gravi delitti contro la integrità fisica e la vita della persona umana
che lo stato di ebbrezza agevola nella sua consumazione (Sezione IV, 16 dicembre 2014,
Ciarnese).

La manifesta infondatezza impedisce di attribuire rilievo alla eccepita prescrizione del
reato (Sezioni unite, 22 novembre 2000, De Luca, secondo cui, come è noto,
l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi
non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’articolo 129
c.p.p.:nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza
impugnata con il ricorso).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

2,

di appello, volti a disattendere la valenza dimostrativa dell’alcoltest.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24 giugno 2015

Il Consigliere estensore

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