Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31131 del 24/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31131 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE GREGORIO JASON CRISTOPHER N. IL 31/05/1974
avverso la sentenza n. 1044/2005 CORTE APPELLO di TORINO, del
01/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 24/04/2013
(‘
Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato De
Gregorio Jason Cristopher – giudicato responsabile dei
reati di cui agli articoli 110 c.p., 73 e 80 comma 2
d.PR.309/90 – in Milano il 12 e il 13.02.2002 – ha
proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento
per violazione di legge in relazione ai criteri di
quantificazione della pena.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606, comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per un motivo manifestamente
infondato.
Con riferimento infatti alle doglianze concernenti il
trattamento sanzionatorio proposte da De Gregorio Jason
Cristopher, si rileva che la decisione impugnata risulta
sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa
appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto concerne
la dosimetria della pena. E appena il caso di considerare
che in tema di valutazione dei vari elementi per la
concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al
giudizio di comparazione e per quanto riguarda la
dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di
legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamenti illogico (Cass., sez.3, 16 giugno
2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la Corte
territoriale espressamente chiarito le ragioni in base alle
r
quali ha ritenuto di irrogare la pena indicata in
dispositivo
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000
riconducibile alla volontà,
e quindi a colpa,
(cfr. Corte
Costituzionale
del
sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,i1 24 aprile 2013.
di causa di inammissibilità
pecuniaria, trattandosi
ricorrente stesso
a titolo di sanzione