Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31130 del 24/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31130 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE ROSA ROSARIA N. IL 27/04/1963
SAUCHELLA LUCIA N. IL 26/02/1976
avverso la sentenza n. 2349/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 27/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Data Udienza: 24/06/2015
Motivi della decisione
La Corte di Appello dì L’Aquila, con sentenza del 27.09.2013, in parziale
riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Vasto in data 1.10.2009,
nei confronti di De Rosa Rosaria e Sauchella Lucia, per quanto rileva in questa sede,
qualificato il fatto ai sensi degli artt. 56, 624 cod. pen., esclusa la contestata
aggravante, rideterminava la pena originariamente inflitta. Alle prevenute si
contesta il furto, in fattispecie tentata, di alcuni DVD in danno dell’ipermercato E.
Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per
cassazione De Rosa Rosaria e Sauchella Lucia, a mezzo del difensore.
Con unico motivo le deducenti osservano che l’atto di querela non risulta
validamente proposto, giacché presentato dal semplice responsabile del
supermercato.
De Rosa Rosaria, a mezzo di altro difensore, ha proposto ulteriore ricorso.
L’esponente denuncia la violazione di legge, osservando che la Corte
territoriale ha omesso di pronunciare declaratoria di improcedibilità dell’azione
penale per difetto di legittimazione alla proposizione della querela. La parte
considera che Falasca Antonia, non può ritenersi legittimata alla proposizione della
querela.
I ricorsi sono inammissibili.
La Corte di Appello, in riferimento al tema dedotto dalle ricorrenti con i
richiamati atti impugnatori, che si esaminano congiuntamente, ha considerato che
Falasca Antonia, responsabile del controllo di gestione del supermercato, era
legittimata alla presentazione della querela, giacché il responsabile di un esercizio
commerciale, se pure sprovvisto di poteri di rappresentanza del proprietario, è
legittimato alla presentazione di querela per i furti della merce detenuta all’interno
dell’esercizio.
E bene, la valutazione espressa dai giudici di merito si colloca del tutto
coerentemente nell’alveo dell’insegnamento espresso, al riguardo, dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione. Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che
il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà
o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come
relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura
anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo
clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di
fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a
proporre querela. E, in applicazione del predetto principio, il Supremo consesso ha
riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre
Leclerc, di Vasto.
querela (Cass. Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013, dep. 30/09/2013, Rv.
255975).
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna delle
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento della
somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 24 giugno 2015.
processuali e ciascuna al versamento della somma di C 1000,00 in favore della