Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31129 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31129 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PACE ANNA N. IL 02/06/1975
avverso la sentenza n. 4078/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 24/06/2015

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabili Pace Anna e Pace Natalina in ordine al reato di cui
agli articoli 624 e 625 numero 5 c.p., ha proposto ricorso in
cassazione Pace Anna chiedendone l’annullamento per violazione di
legge in relazione alla omessa concessione della circostanza

articolo 606,

ex

Il ricorso è inammissibile,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per un motivo manifestamente
infondato.
La Corte di appello di Bologna ha invero adeguatamente ed
esaustivamente motivato sul punto, correttamente evidenziando che
non poteva essere riconosciuta l’attenuante del danno di speciale
tenuità, atteso che il carrello conteneva merce per un valore di
597,00 euro e che tale somma non poteva essere qualificata in tal
senso, a prescindere dal rilievo sulle condizioni economiche della
persona offesa.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
della ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186
del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 giugno 2015
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AA-.

Feicetta Mainelli

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es’dente

attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p..

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