Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31128 del 24/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31128 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RANESE ANTONIO N. IL 02/10/1948
avverso la sentenza n. 4454/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 07/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 24/06/2015
r
,
Osserva
Il difensore di fiducia di Ranese Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in
data 7.2.2014 dalla Corte di appello di Bologna che confermava quella in data 22.10.2008 del
Tribunale di Modena con cui, tra gli altri, il predetto era stato condannato, con l’attenuante di
cui all’art. 62 n. 4 c.p. equivalente all’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c.p. e alla recidiva,
alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 200,00 di multa per il delitto di furto aggravato.
Deduce la violazione di legge in relazione alla mancato inquadramento del fatto nell’ipotesi
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
Nel caso di specie il ricorrente faceva da palo mentre le due coimputate provvedevano ad
impossessarsi di vari beni all’interno di un supermercato, staccando le etichette e riponendoli
all’interno delle borse ed abbandonandoli, una volta constatato di essere stati scoperti, dopo
aver oltrepassato le casse senza pagare.
Infatti costituisce furto consumato e non tentato il sottrarre merce dai banchi di esposizione
idi un supermercato ove si pratichi il sistema del cosiddetto “self service” evitando il
pagamento alla cassa. Il momento consumativo del reato, in tal caso, è ravvisabile in quello
stesso dell’apprensione della merce, che si realizza certamente quando l’agente abbia
superato la barriera delle casse senza pagare il prezzo, ma anche prima, allorché la merce
venga dall’agente nascosta in tasca o nella borsa, sì da predisporre le condizioni per passare
dalla cassa senza pagare; salvo che, in quest’ultima evenienza, l’avente diritto o persona da
lui incaricata abbia sorvegliato tutte le fasi dell’azione furtiva, sì da poterla interrompere in
ogni momento, ravvisandosi allora solo la fattispecie tentata (Cass. pen. Sez. IV, n. 7235 del
16.1.2004, Rv. 227347 e successive conformi, tra cui, da ultimo, S.U. n., 52117, del
17.7.2014, Rv. 261186). Ma tale ultima evenienza, ovvero quella del monitoraggio della
azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica, non
risulta dagli atti.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così
deciso in Roma, il 24.6.2015
del tentativo di furto.