Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31127 del 24/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31127 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TOUMI BOUAZZA N. IL 01/01/1971
avverso la sentenza n. 562/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
16/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 24/06/2015
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Toumi Bouazza in ordine al reato di cui all’articolo
186 comma 7 del Codice della Strada, ha proposto ricorso in
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di
legge e difetto di motivazione in punto di responsabilità, dal
controllo fosse stato alla guida dell’autovettura, e con
riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuante
generiche.
Il ricorso è inammissibile,
cod.proc.pen.,
perché
proposto
ex
articolo 606,
per
motivi
comma 30 ,
manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Ancona ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato in punto di responsabilità, evidenziando in particolare
che non vi era dubbio che l’imputato si trovasse alla guida della
sua autovettura in stato di alterazione, avendo visto i militari
l’autovettura in movimento che zigzagava sulla strada. Subito
dopo, alla vista degli agenti operanti, l’autovettura si era
fermata e l’odierno imputato era stato visto scendere con chiari
sintomi che denotavano l’ingestione di bevande alcoliche.
Per quanto concerne poi mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, si rileva che la decisione impugnata risulta
sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno
l’obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la dosimetria
della pena e il diniego delle attenuanti generiche. E appena il
caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi
per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al
giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della
momento che non vi sarebbe la prova che l’imputato al momento del
pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o
con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze
aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di
siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti illogico (Cass.,
sez.3, 16 giugno 2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza
che certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la Corte di
appello di Ancona espressamente chiarito le ragioni in base alle
quali ha ritenuto di non concedere le attenuanti generiche e di
confermare la pena irrogata dal giudice di primo grado.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2015
Il
nsi
e
est
cui all’art.133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando