Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31126 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31126 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEBASTIANELLI SERGIO N. IL 30/01/1958
avverso la sentenza n. 2216/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
20/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 24/06/2015

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Motivi della decisione
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 20.12.2013,
confermava la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Ancona, sezione
distaccata di Senigallia, il 10.02.2011, nei confronti di Sebastianelli Sergio,
chiamato a rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza, commesso il
12.01.2009.
Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per

Con unico motivo la parte rileva che il reato risulta estinto per prescrizione.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che è
inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la
prescrizione maturata dopo la decisione impugnata – come nel caso di specie – privo
di qualsiasi doglianza relativa alla sentenza medesima, in quanto si tratta di ricorso
che viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell’art. 581, lett. c) cod.
proc. pen. e che esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma
dell’art. 606 dello stesso codice (Cass. Sez. U, Sentenza n. 33542 del 27/06/2001,
dep. 11/09/2001, Rv. 219531).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 24 giugno 2015.

cassazione l’imputato.

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