Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31125 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31125 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTINI SIMONE N. IL 17/04/1989
avverso la sentenza n. 5329/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 04/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 24/06/2015

Osserva
Martini Simone ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 4.4.2014 dalla
Corte di appello di Bologna che confermava quella in data 16.5.2012 del Tribunale di Rimini
con cui il predetto era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi sei di
arresto ed € 3.000,00 di ammenda oltre alla sospensione della patente di guida per la durata
di due anni e alla confisca del’autovettura per il reato di cui all’art. 186 comma 2° lett. c)
C.d.S.

c.p.p., avendo la Corte territoriale disatteso il motivo di appello con cui si eccepiva
l’inutilizzabilità della deposizione dell’Ass. sc. di Polizia Municipale Mazzanti Marina in ordine a
quanto dalla medesima appreso nell’immediatezza e sul luogo del fatto dal Martini a
proposito della circostanza dell’essere stato il medesimo alla guida dell’autovettura
ribaltatasi.
E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile non essendo le censure mosse consentite nella presente sede di
legittimità.
Come rilevato dalla Corte territoriale, l’eccepita inutilizzabilità della deposizione della
Mazzanti in ordine all’identificazione del Martini come conducente dell’auto, è rimasta
superata dalla circostanza che il Martini aveva sottoscritto, senza obiezione alcuna, gli atti
relativi sia all’identificazione ed elezione di domicilio sia quelli relativi all’accertamento con
l’etilometro nei quali veniva indicato come conducente dell’autovettura.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 24.6.2015

Deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 191, 195 4° comma e 350 co. 6° e 526

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