Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31124 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31124 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAMAMA YASIN N. IL 02/10/1982
avverso la sentenza n. 2555/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 24/06/2015

Motivi della decisione
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 11.04.2014,
confermava la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Ferrara il 12.01.2010, nei
confronti di Hamama Yasin, chiamato a rispondere del delitto di furto con destrezza,
indicato in rubrica.
Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato, a mezzo del difensore.
Con unico motivo la parte denuncia violazione di legge e vizio di

contestata aggravante della destrezza. Sul punto, censura la valutazione effettuata
dalla Corte territoriale, laddove si è affermato che tale circostanza non richiede
particolare abilità. E considera che, dalla esclusione della circostanza aggravante
che occupa, discende l’improcedibilità del reato, in assenza di querela.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, deve osservarsi che il ricorso in esame risulta inammissibile, giacché
la parte invoca, in termini del tutto assertivi, una riconsiderazione alternativa del
compendio probatorio, in riferimento all’affermazione di responsabilità penale per il
delitto di furto aggravato. La Corte di Appello, invero, ha puntualmente riferito i
termini di fatto della condotta, osservando che l’imputato, che agiva in concorso
con altro soggetto, aveva distratto la parte offesa, riscendo così ad aprire la
portiera posteriore dell’auto della vittima e ad appropriarsi della borsa. E il Collegio
ha apprezzato la sussistenza degli elementi costitutivi dell’ipotesi del furto con
destrezza, ai sensi dell’art. 625, n. 4 cod. pen.
Tanto chiarito, si deve rilevare che la valutazione effettuata dalla Corte
territoriale si colloca nell’alveo dell’insegnamento espresso da questa Corte
regolatrice, secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante
della destrezza nel delitto di furto, non si richiede l’uso di una eccezionale abilità,
essendo sufficiente che si approfitti di una qualunque situazione soggettiva od
oggettiva, favorevole ad eludere la normale vigilanza dell’uomo medio (cfr., Cass.
Sez. 3, sentenza, n. 35872, dell’8.5.2007, dep. 1.10.2007, Rv. 237285). Ciò in
quanto deve considerarsi condotta di “destrezza” quella volta all’approfittamento di
una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea ad attirare l’attenzione della
persona offesa, distogliendola dal controllo e dal possesso della cosa. E la
giurisprudenza di legittimità ha, pure, precisato: che la situazione soggettiva,
rilevante ai fini della sussistenza dell’aggravante in esame, può discendere anche
da un momentaneo stato di disattenzione della vittima, evenienza che implica
l’affievolimento dell’ordinario livello di vigilanza; che la capacità di porre in essere la
sottrazione della cosa mobile altrui, riuscendo a profittare, con particolare abilità,
delle condizioni favorevoli alla fulminea azione, integra il “quid pluris” – rispetto allo

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motivazione; osserva che, nel caso di specie, non può ritenersi sussistente la

standard di condotta ordinariamente occorrente per la materialità del furto – nel
quale si sostanzia la circostanza aggravante in questione (cfr. Cass. Sez. 4,
Sentenza n. 45488 del 08/07/2008, dep. 09/12/2008, Rv. 241989; Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 16276 del 16/03/2010, dep. 26/04/2010, Rv. 247262).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 24 giugno 2015.

P.Q.M.

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