Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31120 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31120 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PILIA SALVATORE N. IL 23/04/1962
avverso la sentenza n. 7677/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 24/06/2015

Motivi della decisione
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 28.05.2014, confermava
la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Como il 3.05.2013 nei confronti di
Pilia Salvatore in ordine al reato di furto indicato in rubrica.
La Corte territoriale rilevava che la difesa appellante non aveva contestato
l’affermazione di responsabilità penale; e considerava che il trattamento
sanzionatorio non era mitigabile.

ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore.
Con unico motivo l’esponente denuncia la violazione di legge in riferimento
all’art. 129 cod. proc. pen. La parte rileva che la Corte di Appello avrebbe dovuto
prosciogliere l’imputato, non emergendo elementi idonei a giustificare
l’affermazione di responsabilità.
Il ricorso è inammissibile.
Giova richiamare i principi di diritto ripetutamente espressi dalla Suprema
Corte in riferimento all’ambito devoluto dell’appello ed al conseguente passaggio in
giudicato della sentenza impugnata, sui capi non attinti dal gravame. Si è infatti
chiarito che il giudice dell’appello, in mancanza di motivi concernenti l’affermazione
di responsabilità penale (come pure in caso di rinunzia a tali motivi), non è tenuto a
motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause previste
dall’art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell’effetto devolutivo, la cognizione
del giudice deve intendersi limitata ai motivi dedotti (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
46053 del 21/11/2012, dep. 27/11/2012, Rv. 255069).
Orbene, attesa la limitazione dell’ambito devolutivo dell’appello proposto
nell’interesse dell’odierno ricorrente, non comprensivo del tema relativo alla
responsabilità penale, come sopra evidenziato, non sussiste la dedotta carenza
argomentativa, giacché la Corte di Appello non doveva in alcun modo motivare sul
punto relativo alla affermazione di responsabilità.
Si impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 24 giugno 2015.

Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Milano ha proposto

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