Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31119 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31119 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GERACI GUIDO N. IL 04/01/1955
avverso la sentenza n. 2670/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del
02/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 24/06/2015

Motivi della decisione
Geraci Guido ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Palermo, in data 2.04.2014 con la quale è stata affermata la penale
responsabilità del prevenuto in riferimento al reato di cui all’art. 116, comma 13,
cod. strada, con condanna alla pena di C 3.000,00 di ammenda.
L’esponente deduce violazione di legge, vizio motivazionale ed errata
valutazione delle prove. La parte osserva che non risultano accertate le specificità

elementi costitutivi del reato di guida senza patente.
Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
Il Tribunale ha evidenziato che, all’esito di un controllo da parte delle forze
di polizia, risultava accertato che Geraci si era posto alla guida di un motoveicolo
Honda SH 300, Tg. DP06837, per condurre il quale è necessario il conseguimento
della patente di guida; e che, di converso, l’odierno imputato risultava privo di
patente, in quanto mai conseguita. Sulla scorta di tale evenienza, il giudice ha del
tutto legittimamente affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato in
iscrizione. Come si vede, le specifiche tecniche del motoveicolo condotto dal
prevenuto risultano chiaramente accertate nel corso del presente giudizio, all’esito
del controllo effettuato dal personale specializzato operante; e del pari accertato
risulta il mancato conseguimento della necessaria patente di guida, da parte del
prevenuto.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 24 giugno 2015.

tecniche del motoveicolo di cui si tratta; e che vi è carenza di prova rispetto agli

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