Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31118 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31118 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TIRELLI EDOARDO MAURO N. IL 05/02/1972
avverso la sentenza n. 1810/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BRESCIA, del 03/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MAS SAFRA;

Data Udienza: 24/06/2015

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Tirelli Edoardo avverso la sentenza
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 3.6.2014 dal G.i.p. del Tribunale di Brescia
con cui veniva applicata al predetto la pena concordata e condizionalmente sospesa
di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre alla sospensione della patente di guida
per la durata di mesi otto, per il delitto di omicidio colposo aggravato in danno del
pedone Righetti Giuseppe.

delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile non essendo la censura mossa consentita nella presente
sede.
Nel caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera
l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra
le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del
fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7. 2006,
n. 34494, Rv. 234824): e a tanto il giudice a quo ha pienamente ottemperato.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di una somma che, alla luce dei principi affermati
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa,
si ritiene equo determinare in euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE
AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 24.6.2015

Deduce il vizio motivazionale in relazione alla mancata verifica circ l’insussistenza

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