Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31116 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31116 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TILENNI SCAGLIONE SEBASTIANO N. IL 27/01/1986
avverso la sentenza n. 1452/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
09/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 24/06/2015

Motivi della decisione
Tilenni Scaglione Sebastiano ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte di Appello di Messina in data 9.05.2014, con la quale è stata
confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Patti, sezione distaccata
di Sant’Agata Militello, il 18.01.2011, in riferimento al reato di cui all’art. 186,
comma 2, lett. b), cod. strada.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia il vizio motivazionale, in

Con il secondo motivo viene dedotta la carenza motivazionale, rospetto
all’affermazione di responsabilità.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Invero, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto
riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti
punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n.
9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai
criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano
frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n.
26908, Rv. 229298). E la Corte di Appello, soffermandosi sullo specifico motivo di
doglianza, ha espressamente considerato che la pena inflitta dal primo giudice non
era ulteriormente mitigabile, giacché la stessa, prossima al minimo edittale,
risultava del tutto congrua rispetto alla gravità del fatto ed alla personalità del reo.
Soffermandosi poi sul secondo motivo, si osserva che il ricorrente non
propone alcuno specifico motivo di censura, che attinga l’apparato motivazionale
posto a fondamento della sentenza impugnata. Deve, allora, rilevarsi che questa
Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi
siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in
fatto o in diritto da sottoporre a verifica (vedi, da ultimo, Cass. Sezione 3,
Sentenza n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Rv. 246980).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

riferimento al trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma in data 24 giugno 2015.

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