Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31115 del 24/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31115 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEDONE CARMELO N. IL 29/01/1988
avverso la sentenza n. 426/2012 CORTE APPELLOV-SEZ.DIST. di
TARANTO, del 28/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 24/06/2015

Motivi della decisione
Pedone Carmelo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in data 28.01.2014, con la
quale, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Taranto
il 26.10.2011 – in riferimento ai delitti di furto di cui ai capi A e B, avendo così il
primo giudice riqualificato l’originario addebito di ricettazione – veniva dichiarato il
non luogo a procedere limitatamente al fatto sub B), per difetto di querela e

Con unico motivo il ricorrente denuncia il vizio motivazionale, in riferimento
alla affermazione di responsabilità penale.
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che il ricorrente non propone alcuno specifico motivo di censura,
che attinga l’apparato motivazionale posto a fondamento della sentenza
impugnata. Deve, allora, rilevarsi che questa Suprema Corte ha chiarito che è
inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non
contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre
a verifica (vedi, da ultimo, Cass. Sezione 3, Sentenza n. 16851 del 02/03/2010,
dep. 04/05/2010, Rv. 246980).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 24 giugno 2015.

rideterminata la pena originariamente inflitta.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA