Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31112 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31112 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANASTASIO FILOMENA N. IL 06/07/1988
■Cti./13 A3
avverso la sentenza n. 1565 09 CORTE APPELLO di SALERNO,
del 14/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 24/06/2015

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Anastasio Filomena in ordine al reato di cui
all’articolo 186 comma 2 lett.c) del Codice della Strada, ha
proposto due ricorsi in cassazione, uno personalmente e l’altro a
mezzo del suo difensore, l’imputata chiedendone l’annullamento

responsabilità, dal momento che non vi sarebbe la prova che
l’imputata fosse stata alla guida della sua autovettura, dal
momento che risultava soltanto che il predetto mezzo era stato
coinvolto in un incidente che non aveva riguardato altri veicoli,
e con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze
attenuante generiche con giudizio di prevalenza, alla irrogazione
di una pena più lieve e di una sospensione della patente di minore
durata, al mancato riconoscimento della richiesta di non menzione
della condanna nel certificato penale.
La difesa della ricorrente presentava poi motivi nuovi in cui
chiedeva di non doversi procedere perché il fatto non costituisce
reato o perché il fatto non è punibile in relazione all’art.131
bis c.p. introdotto dall’art.1 del D,lgvo 16 marzo 2015 n.28.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606, comma 3 0 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Salerno ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato in punto di responsabilità, evidenziando in particolare
che dalle emergenze istruttorie, che venivano dettagliatamente
indicate, non vi era dubbio che fosse proprio l’imputata a
trovarsi alla guida dell’autovettura di sua proprietà in stato di
alterazione derivante dall’ingestione di bevande alcoliche.

per violazione di legge e difetto di motivazione in punto di

Per quanto concerne poi il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche che non sarebbero state concesse con giudizio
di prevalenza e l’entità della pena e della sanzione amministrativa
della sospensione della patente, si rileva che la decisione
impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo,
che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne i punti di cui sopra. E appena il caso di considerare che

attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione
e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di
questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita
(Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con formule sintetiche
(tipo “si ritiene congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998,
Rv.211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al
giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio
o ragionamenti illogico (Cass., sez.3, 16 giugno 2004 n.26908,
Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel
caso di specie, avendo la Corte di appello di Salerno espressamente
chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto di confermare la
pena irrogata dal giudice di primo grado, pena peraltro disposta
nel minimo edittale, e la sanzione amministrativa della sospensione
della patente di guida. Per quanto infine riguarda il beneficio
della non menzione, non risulta che lo stesso sia stato
espressamente richiesto.
Per quanto infine attiene alla doglianza relativa alla mancata
applicazione dell’art.131 bis c.p. si osserva che nella sentenza di
primo grado non si rinviene alcun elemento che consenta di riteneer
di particolare tenuità il fatto ascritto alla ricorrente atteso,
tra l’altro, l’alto tasso alcolemico rilevato pari a 2,68 gli.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al

in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle

pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
della ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186
del 7 – 13 giugno 2000 ).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 giugno 2015
Il @o

Il Presidente

P Q M

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