Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31109 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31109 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPUTO FRANCESCO N. IL 27/08/1973
avverso la sentenza n. 4255/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 01/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 24/06/2015

Osserva
Caputo Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 1.4.2014 dalla
Corte di appello di Bologna che confermava quella in data 18.1.2011 del Tribunale di
Ravenna con cui il predetto era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi
quattro di arresto ed C 3.600,00 di ammenda oltre alla sospensione della patente di guida
per la durata di mesi 118 per il reato di cui all’art. 186 comma 2 C.d.S. (tasso alcolemico di
2,36 e 2,27 g/l).

1) la mancata assunzione di una prova decisiva non essendo stata acquisita la
documentazione consistente nel libretto metrologico dell’alcolimetro adoperato per
l’accertamento urgente e di ogni altro documento che attestasse l’esecuzione delle
prescritte verifiche tecniche prodromi che all’utilizzo dell’apparecchio, come richiesto
in sede di istanza di ammissione al rito abbreviato condizionato alla integrazione
probatoria consistente proprio nel deposito della detta documentazione;
2) il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine al mancato accertamento da
parte dei giudici di merito dell’esecuzione ad opera degli agenti di P.G. delle dovute
verifiche tecniche sull’apparecchio.
E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile non essendo le censure mosse consentite nella presente sede di
legittimità.
Come rilevato dalla Corte territoriale, che ha ripreso sul punto le argomentazioni del Giudice
di primo grado, vi era agli atti un’attestazione della P.G. in ordine alla regolarità
dell’etilometro, omologato e sottoposto alle prescritte verifiche. Siffatta attestazione
rappresenta un atto pubblico fidefaciente che supera in valore probatorio ogni altro
documento relativo all’etilometro. Né su tale circostanza l’imputato rappresentò
immediatamente la sua opposizione alla celebrazione del rito abbreviato, facendovi,
evidentemente, acquiescenza.
Peraltro, sul punto questa Corte ha a più riprese affermato che l’esito positivo dell’alcoltest
costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell’imputato fornire
eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di
strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera
allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio. (In
motivazione, la Corte ha precisato che l’art. 379 Reg. esec. Cod. strada si limita ad indicare
le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed
omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l’inutilizzabilità delle
prove acquisite). (Cass. pen. Sez. IV, n. 17463 del 24.3.2011, Rv. 250324 e successive
conformi).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
2

Deduce:

principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 24.6.2015

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