Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31108 del 24/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31108 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
Data Udienza: 24/06/2015
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VASQUEZ JORGE N. IL 19/01/1978
avverso la sentenza n. 3746/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 02/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
fu
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Vasquez Jorge in ordine al reato di cui all’articolo
186 comma 2 lett.c) del Codice della Strada, ha proposto ricorso
in cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione
Strada e all’art.2 c.p.. Lamentava la difesa la eccessività della
disposta sanzione amministrativa della sospensione della patente
di guida per anni due, in considerazione dell’operato raddoppio,
non essendo l’autovettura guidata al momento del controllo di
proprietà del trasgressore. Secondo la difesa infatti, al momento
del commesso reato (nel gennaio 2010) non era previsto il
necessario raddoppio della predetta sanzione amministrativa
accessoria nel caso in cui la vettura condotta fosse di proprietà
di terzi soggetti estranei al reato. Osservava infine la difesa
che, se invece il giudice aveva voluto discostarsi dal minimo
edittale disponendo la sospensione della patente di guida per anni
due, avrebbe dovuto fornire puntuale motivazione sulla decisione
presa.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Il giudice infatti, nel disporre la sospensione della patente di
guida per la durata di anni due, essendo l’autovettura di proprietà
di soggetto estraneo al reato, ha applicato il minimo, dal momento
che il raddoppio della predetta sanzione accessoria (il minimo è
pari ad anni uno), nel caso in cui il veicolo appartenga ad un
terzo, è stato introdotto con l’art.3, comma 45, della legge
15/07/2009, n.97, in vigore al momento del fatto.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
P
di legge in ordine agli articoli 186 comma 2 del Codice della
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q M
pagamento delle spese del processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2015
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Il P sidente
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al