Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31107 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31107 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALCONE TONY N. IL 12/08/1976
avverso la sentenza n. 61/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
27/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 24/06/2015

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Motivi della decisione
Falcone Tony ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Lecce, in data 27.02.2014, con la quale, in parziale riforma della
sentenza di condanna resa dal Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Mesagne,
il 5.06.2012, riqualificata la condotta di cui ai capi a) e B) nell’unico delitto di furto
in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose, escluse le aggravanti di cui agli
artt. 61 n. 2 e 625 n. 1 cod. pen., nonché la continuazione, considerate le
attenuanti generiche equivalenti, è stata rideterminata la pena originariamente

Con unico motivo il ricorrente contesta l’affermazione di responsabilità
penale. La parte si sofferma sui termini di fatto della vicenda e ritiene che non
sussistano elementi per individuare Falcone quale autore del furto.
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che la parte deduce censure non consentite nel giudizio di
legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come
pure l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla
esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata
motivazione, immune da incongruenze di ordine logico. Come è noto la
giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè
costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da
risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di
verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass.
24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999;
n. 6402/1997). Più specificamente si è chiarito che “esula dai poteri della Corte di
Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza
che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e
per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Cass.
sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Ed invero, in sede di legittimità non sono
consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono
nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal
giudice di merito (ex multis Cass. 23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. VI
sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Del resto, la
Corte di Appello ha in particolare rilevato, sviluppando un percorso argomentativo
immune dalle denunciate aporie di ordine logico, che la condotta posta in essere

inflitta.

dal prevenuto, il quale aveva consentito il ritrovamento di parte della refurtiva,
evidenziava che Falcone era l’autore del fatto. Oltre a ciò, il Collegio ha osservato
che Falcone era stato notato dalla polizia giudiziaria, nell’immediatezza del fatto, in
possesso del compressore di proprietà della parte offesa.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 24 giugno 2015.

P.Q.M.

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