Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31105 del 24/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31105 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMBRA GIULIO N. IL 08/07/1986
avverso la sentenza n. 3634/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
28/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARTNELLI;
Data Udienza: 24/06/2015
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Ambra Giulio in ordine al reato di cui all’articolo
116 del Codice della Strada, ha proposto ricorso in cassazione
l’imputato chiedendone l’annullamento per mancanza,
contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in
all’art.62 bis c.p..
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta.
Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, si rileva che la
decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche
per quanto
concerne la dosimetria della pena e la mancata
concessione
delle attenuanti generiche. E appena il caso
di
considerare
che in tema di valutazione dei vari elementi per
la
concessione
delle attenuanti generiche, ovvero in ordine
al
giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della
pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o
con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze
aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di
cui all’art.133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando
siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti illogico (Cass.,
sez.3, 16 giugno 2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza
che certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la Corte di
appello di Catania sufficientemente chiarito le ragioni in base
alle quali ha ritenuto di non concedere le attenuanti generiche e
di confermare la pena irrogata dal giudice di primo grado.
ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2015
Iongl(re e
– 13 giugno 2000 ).