Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31104 del 24/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31104 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
PRENDI SKENDER N. IL 25/04/1982
avverso l’ordinanza n. 1370/2012 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Data Udienza: 24/06/2015
Motivi della decisione
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze ha proposto
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 12.11.2012, con la quale il
Tribunale di Firenze, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., aveva confermato il
provvedimento in materia cautelare, reso dalla Corte di Appello di Firenze il
18.09.2012, nei confronti di Prendi Skender.
Con successiva dichiarazione in data 19.06.2014, il ricorrente ha rinunciato al
sopravvenuta carenza di interesse.
Il ricorso è inammissibile.
Deve, infatti, osservarsi, con rilievo di ordine dirimente, che risulta acquisita,
nei termini sopra richiamati, rituale rinuncia della parte ricorrente all’impugnazione
di legittimità, di talché il ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e
591 lett. d) cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 24 giugno 2015.
ricorso per cassazione, stante l’intervenuta definizione del processo e la