Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 311 del 20/09/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 311 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

Data Udienza: 20/09/2017

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ORLANDI PIERO nato il 25/07/1972 a CHIETI

avverso la sentenza del 22/06/2016 del TRIBUNALE di CHIETI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO MURA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
L’avv. CARINCI si associa al PG e deposita conclusioni e nota spese.
L’avv. DI LORETO espone alla Corte le ragioni a sostegno della richiesta di
rimozione della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Chieti ha confermato la sentenza del giudice di pace
impugnata con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento
del danno per i delitti di diffamazione e minaccia nei confronti del titolare di un’autoscuola,tale
Di Tizio, facente parte di un consorzio cui apparteneva anche l’imputato e consistiti
nell’accusarlo tramite mail inviata ai membri del consorzio di comportamenti commercialmente
scorretti e di un danno ingiusto; fatti compiuti nell’Agosto 2012.
1.Ha presentato ricorso la difesa, che col primo motivo ha lamentato la violazione dell’art 595 cp

inviata a tutti i componenti del consorzio professionals drivers e, quindi, anche alla stessa
persona offesa, ricorrendo, quindi, il diverso illecito di cui all’alt 594/4 cp, a causa della
presenza dell’offeso tra le persone cui era stata spedita la comunicazione ritenuta diffamatoria.
1.1 Nel secondo motivo è dedotta l’illogicità della motivazione e l’errata applicazione della legge
penale per il mancato rispetto del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Infatti, la sentenza
non aveva considerato che la missiva elettronica non conteneva riferimenti specifici Di Tizio,
reputandolo destinatario dei contenuti offensivi a causa dei riferimenti al possesso di un’auto
danneggiata per effettuare il servizio di scuola guida ed al fatto che mesi prima aveva praticato
notevoli sconti sulle tariffe per attrarre clienti, elementi che avrebbero caratterizzato solo
l’attività della parte civile. Ha osservato il ricorrente che dalle prove scrutinate non si poteva
desumere con certezza che la mail incriminata si fosse riferita a Di Tizio, tanto che un altro
esercente la stessa attività si era riconosciuto come la persona oggetto delle critiche
dell’imputato, avendo in quel periodo svolto la sua impresa nei modi rappresentati nella mail.
All’odierna udienza il Pg, dr Mura, ed i difensori presenti hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Deve preliminarmente osservarsi che l’ipotesi di diffamazione per cui è ricorso, nella quale il
contenuto ritenuto offensivo è stato propagato attraverso posta elettronica indirizzata ad una
pluralità di destinatari, deve correttamente essere qualificata ai sensi dell’ad 595/3 cp per
essere aggravata dall’uso di uno strumento di pubblicità, nella fattispecie, di notevolissima
capacità

diffusiva.

Cass

sent.29221/2011,

5

Rv

250459;

Sez. 5, Sentenza n. 44980 del 16/10/2012 Ud. (dep. 16/11/2012) Rv. 254044.
1.1 Di conseguenza la competenza a conoscere del caso non era del giudice di pace, il quale, ai
sensi dell’art 4 della legge istitutiva di questo organo giudiziario, Divo 274/2000, è competente
solo per casi di diffamazione di cui all’art 595 commi 1 e 2 cp ma, ai sensi dell’art 6 cpp, del
Tribunale a titolo di competenza residuale. Il relativo difetto di competenza del giudice inferiore
determina, ex art. 178, comma 1, lett. a) e 179, comma 1, cod. proc. pen., una nullità assoluta
e, pertanto, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello
di legittimità. Sez. 5, Sentenza n. 31673 del 13/06/2017 Ud. (dep. 28/06/2017) Rv. 270879.
Alla luce delle considerazioni e dei principi precedenti deve essere rilevata l’incompetenza a
decidere del giudice di pace e, pertanto, devono essere annullate senza rinvio entrambe le
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ed il vizio della motivazione riguardo al fatto che la comunicazione giudicata offensiva era stata

sentenze di merito e gli atti devono essere trasmessi al PM del Tribunale di Chieti che dovrà
procedere all’esercizio dell’azione penale nel rispetto dei suindicati principi.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonchè la sentenza di primo grado e dispone
trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero preso il Tribunale di Chieti per il corso ulteriore.

Il Presidente

Il consigliere estensore

Dr Maurizio Fumo
•■

QA,u-Depositato in Cancelleria

Roma, lì ……… .0…

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Deciso il 20.9.2017

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