Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 311 del 10/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 311 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIANGRECO ALESSANDRO N. IL 20/08/1989
avverso la sentenza n. 2012/2014 TRIBUNALE di LECCE, del
27/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 10/12/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 10 dicembre 2015
Il Presi/lente

La difesa di Giangreco Alessandro propone ricorso avverso la sentenza del 27/08/2014 con la quale
il Tribunale di Lecce ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione all’imputazione di cui
all’art. 385 cod.pen.
Nel ricorso si contesta violazione di legge processuale e vizio di motivazione quanto all’esclusione
dall’applicazione di formule di proscioglimento in fatto.
Il ricorso è inammissibile per genericità in quanto ignora il contenuto della pronuncia che fa ampio
riferimento alle risultanze delle indagini scaturite dall’arresto in flagranza, e non segnala elementi di
segno opposto che, secondo la prospettazione avrebbero imposto un’argomentazione specifica su di
essi quanto all’esclusione dall’applicazione di formule di proscioglimento in fatto.

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