Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31099 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31099 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANIACI ROSARIO N. IL 30/10/1986
avverso la sentenza n. 3367/2013 TRIBUNALE di PALERMO, del
22/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 24/06/2015

Motivi della decisione
Maniaci Rosario, a mezzo del difensore, ha proposto appello avverso la
sentenza del Tribunale di Palermo in data 22.01.2014, con la quale è stata
affermata la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui all’art.
116, comma 13, cod. strada, con condanna alla pena di € 2.000,00 di ammenda.
La parte con il primo motivo contesta l’affermazione di responsabilità penale.
Con il secondo motivo si duole della entità della pena; e, con il terzo, della

L’impugnazione, da qualificarsi come ricorso per cassazione, avendo ad
oggetto sentenza inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen., è
inammissibile.
Si osserva, al riguardo, che l’atto di appello che occupa è stato sottoscritto
dall’Avvocato Marco Martorana che non risulta iscritto nell’albo speciale per le
giurisdizioni superiori. Invero, questa Suprema Corte ha chiarito che è
inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui l’impugnazione sia stata
originariamente proposta come appello da un difensore non iscritto nell’albo
speciale della Corte di Cassazione ed il gravame sia stato correttamente qualificato
come ricorso (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 38293 del 16/09/2004,
dep. 28/09/2004, Rv. 229737).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 24 giugno 2015.

mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale.

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