Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31098 del 24/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31098 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HUDOROVIC STIV N. IL 01/12/1989
avverso la sentenza n. 1272/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
19/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 24/06/2015
Osserva
Hudorovic Stiv ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 19.12.2013 dalla
Corte di appello di Trieste che, in parlale riforma di quella in data 9.5.2011 del Tribunale di
Udine, rideterminava la pena inflitta al medesimo in mesi quattro di reclusione ed € 200 di
multa per il delitto di furto.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine al diniego dell’attenuante di
cui all’art. 62 n. 4 c.p. ed la mancata assunzione di una prova decisiva e cioè l’espletamento
territoriale.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e non
consentite nella presente sede di legittimità.
Congrua e corretta è la motivazione addotta in relazione al diniego dell’invocata attenuante di
cui all’art. 62 n. 4 c.p., fondata su un apprezzamento di merito circa il valore degli oggetti
trafugati.
Altrettanto corretto è la ritenuta superfluità della ricognizione formale sorretta da esaustiva
motivazione circa l’attendibilità del riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa.
Del resto, prova decisiva può ritenersi solo quella che, confrontata con le argomentazioni
addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso
del processo e non si limiti ad incidere su aspetti secondari della motivazione (Cass. pen.
Sez. II, n. 21884 del 20.3.2013, Rv. 25587): e tanto non è dato ravvisare nella prova
invocata.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 24.6.2015
della ricognizione personale con le garanzie di cui all’art. 213 c.p.p. respinto dalla Corte