Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31097 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31097 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DOBITAK ENVER N. IL 24/09/1962
JOZIC MIRKO N. IL 07/08/1960
avverso la sentenza n. 2164/2014 TRIBUNALE di GENOVA, del
13/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 24/06/2015

Fatto e diritto

30ZIC Mirko e DOBITAK Enver oropongono ricorso avverso la sentenza con la quale ex
art. 444 c.p.p. è stata applicata la pena per il reato di furto aggravato.

I ricorsi sono manifestamente infondati.

La doglianza è formulata in modo assolutamente generico.

Del resto, nel “patteggiannento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è
più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento
alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione
soggettiva, alla applicazione e comparazione delle circostanze, alla entità e modalità di
applicazione della pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (Sezione IV, 7
novembre 2006, Cassata).

In ogni caso, come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Sezioni
unite, 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della
richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).

Ciò il giudicante ha fatto, con la sinteticità richiesta dal rito, con riferimento proprio ai
presupposti di inapplicabilità dell’articolo 129 c.p.p.

Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti(Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento
delle sp~ssuali e, ciascuno, di una somma, che congruamente si determina in
mille e ro, in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.

Lamentano la mancanza di motivazione.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna e ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuna a quello della somma di 100,00 euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in data 24 giugno 2015

Il Presidente

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