Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31096 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31096 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOCCOTTI ANDREA N. IL 20/02/1972
avverso la sentenza n. 940/2014 GIP TRIBUNALE di COMO, del
14/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 24/06/2015

Avverso la sentenza indicata in epigrafe di applicazione della
pena su concorde richiesta delle parti Boccotti Andrea, imputato
in ordine al reato di cui all’art.589, commi 1, 2 e 4 c.p., ha
proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento per
violazione di legge e difetto di motivazione in punto di
responsabilità, in relazione agli articoli 163 e 175 c.p. con
riferimento alla mancata concessione del beneficio della non
menzione, cui faceva esplicito riferimento l’accordo, e in
relazione alla durata della sanzione amministrativa del ritiro
della patente ex art.222 del Codice della Strada.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo
manifestamente infondato.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis
Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della
motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena
va conformato alla particolare natura della medesima e deve
ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, ovvero implicitamente, come nella fattispecie di
cui è processo, di aver proceduto alla delibazione degli elementi
positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad
essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129
c.p.p.).
Per quanto poi concerne la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente (e non già del ritiro come si
legge in ricorso), il G.U.P. del Tribunale di Como, con
sufficiente motivazione, ha ritenuto congrua la durata della
predetta sanzione amministrativa per anni due.
Per quanto infine attiene alla mancata concessione del beneficio
della non menzione (l’accordo era subordinato alla concessione di
entrambi i benefici) si osserva che l’art.444 c.p.p. prevede la
possibilità di condizionare il patteggiamento soltanto alla
sospensione condizionale della pena in quanto la non menzione
della condanna nel certificato penale rientra nei benefici
premiali previsti dal rito.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a
favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.500,00 a
titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi
di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q M

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Fatto e diritto

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
millecinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2015.

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