Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31093 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31093 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBATO GENNARO N. IL 02/12/1981
avverso la sentenza n. 8389/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 24/06/2015

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
e, bah~e4 emman..d
responsabile Nobile Felicevin ordine al reato di cui agli articoli
110,624 bisa;1265,d n.7 c.p., ha proposto ricorso in cassazione
(1)
l’imputato v(chiedendone l’annullamento per violazione di legge e
mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della

della speciale tenuità del danno patrimoniale (art.62 n.4 c.p.),
al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche di
cui all’art.62 bis c.p. rispetto alle aggravanti contestate e
all’entità della pena ritenuta eccessiva (art.133 c.p.).
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Quanto alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art.62
n.4 c.p., la sentenza impugnata è adeguatamente e congruamente
motivata, avendo i giudici della Corte territoriale evidenziato la
consistente quantità del ferro sagomato sottratto, il valore
economico dello stesso oltre all’entità del danno cagionato alla
persona offesa dal reato che non poteva dirsi di lieve entità.
Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, si rileva che la
decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche
per quanto concerne la dosimetria della pena e il mancato giudizio
di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti
contestate. E appena il caso di considerare che in tema di
valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per
quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato
di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema
Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass., Sez.6,
22 settembre 2003 n.227142) o con formule sintetiche (tipo “si
ritiene congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma
afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di

motivazione in ordine alla mancata concessione dell’attenuante

comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato
in riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono censurabili
in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o
ragionamenti illogico (Cass., sez.3, 16 giugno 2004 n.26908,
Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel
caso di specie, avendo la Corte di appello di Napoli espressamente
chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto di non concedere

contestate e di confermare la pena irrogata dal giudice di primo
grado.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 giugno 2015
Il

,

o si ir est.

Presidente

le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti

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