Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31092 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31092 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI COCCO LUCA N. IL 06/11/1967
avverso la sentenza n. 2675/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 24/06/2015

\Osserva

,

Di Cocco Luca ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 20.5.2013 dalla
Corte di appello di Firenze che confermava quella in data 26.10.2011 del Tribunale di Lucca
con cui il predetto era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed € 1.000,00 di
ammenda, sostituita con 94 giorni di lavoro per pubblica utilità, oltre alla sospensione della
patente di guida per anni uno e la confisca dell’autovettura in sequestro, per il reato di cui
all’art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S.

1) la violazione di legge atteso l’illegittimo rigetto dell’istanza di rinvio del dibattimento
per il documentato impedimento dell’imputato;
2)

l’erronea applicazione della legge ed il vizio motivazionale in ordine all’ammissione
dei testi della pubblica accusa la cui lista fu presentata tardivamente come da
doglianza rigettata in appello;

3) la violazione di legge, il vizio motivazionale e la mancata assunzione di una prova
decisiva e cioè l’escussione di un teste (dr. Pardini Massimo) la cui ammissione era
stata immotivatamente revocata.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate.
Sub 1). Il rigetto dell’istanza di rinvio da parte della Corte territoriale è stato correttamente
motivato (con riferimento alle dimissioni intervenute lo stesso giorno) e legittimo: del resto,
è stato ritenuto legittimo persino il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l’istanza
di rinvio per impedimento dell’imputato a comparire sulla base di un certificato medico
attestante il ricovero in ospedale, ma privo di indicazioni in ordine alla effettiva, assoluta
impossibilità di comparire o comunque di partecipare lucidamente ed attivamente al
processo. (In motivazione, la S.C. ha precisato che nessun obbligo di accertamenti grava sul
giudice procedente, al quale è prodotto un certificato di degenza privo di specifiche
indicazioni, spettando all’istante il compito di dare una compiuta rappresentazione del proprio
impedimento) (Cass. pen. Sez. VI, n. 36373 del 4.4.2014, Rv. 260614).
Sub 2). Già affrontata dal Giudice a quo che ha correttamente richiamato l’orientamento di
questa Corte secondo il quale non è causa di nullità dell’ordinanza ammissiva della prova
testimoniale né, pertanto, della sentenza che sull’esito di detta prova abbia fondato la
decisione, l’irrituale presentazione della lista testi effettuata a mezzo fax, anziché nella
prescritta forma del deposito in cancelleria, rientrando tra i poteri del giudice quello di
assumere le prove anche d’ufficio (Cass. pen. Sez. V, n. 32742 del 3.6.2010, Rv. 248418).
Sub 3). Anche tale doglianza è stata affrontata dal Giudice a quo che nel rilevare l’esaustiva
motivazione addotta sul punto dal Tribunale ha evidenziato l’intervenuta sanatoria
dell’eventuale nullità perché non dedotta immediatamente dalla parte presente (Cass. pen.
Sez. III, n. 20128 del 12.2.2009, Rv. 243712).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
2

Deduce:

principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI

E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 24.6.2015

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