Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31091 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31091 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 24/06/2015

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OTGON ALEXANDER N. IL 27/06/1987
avverso la sentenza n. 1245/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
30/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

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Fatto e diritto

OTGON Alexander propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata
applicata ex art. 444 c.p.p.la pena per i reati di omicidio colposo e guida in stato di
ebbrezza.

Il ricorso è inammissibile.

La doglianza è formulata in modo assolutamente generico.

Del resto, nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è
più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento
alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione
soggettiva, alla applicazione e comparazione delle circostanze, alla entità e modalità di
applicazione della pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (Sezione IV, 7
novembre 2006, Cassata).

In ogni caso, come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Sezioni
unite, 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della
richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).

Ciò il giudicante ha fatto, con la sinteticità richiesta dal rito.

Lamenta la mancanza di motivazione.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in
millecinquecento euro, in favore della cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in data 24 giugno 2015

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