Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31088 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31088 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOHAMED SITTENA N. IL 13/09/1959
avverso la sentenza n. 3680/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 24/06/2015

Fatto e diritto

MOHAMED SITTENA

ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando

quella di primo grado, l’ ha riconosciuta colpevole del reato di cui all’articolo 187 del
codice della strada.

Contesta il giudizio di responsabilità, riproponendo gli argomenti già disattesi in appello,
afferenti una alterazione provocata dall’assunzione di farmaci, nonché censura il diniego

Il ricorso è manifestamente infondato.

La doglianza sulla responsabilità, già congruamente affrontata in appello, si risolve in una
tipica questione di merito, afferente l’apprezzamento del compendio probatorio.

Del resto, non è in discussione la questione dell’alterazione derivante dall’assunzione di
sostanze stupefacenti, mentre ciò che rileva, ai fini della configurabilità del reato, è
l’assunzione di stupefacenti, anche derivata dall’assunzione, pur in ipotesi colposa, di
farmaci contenti tali sostanze.

Inaccoglibili anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio, giacchè il giudice,
corrispondendo alle doglianze avanzate in appello, ha spiegato in termini qui non
censurabili le ragioni per cui non emergevano elementi per concedere le attenuanti
generiche.

Ciò che è stato fatto, motivando in modo adeguato attraverso la valorizzazione negativa
della pericolosità della condotta e della personalità dell’imputata, osservando il principio
secondo cui, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere
della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in
senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di
peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si
è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai
essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove
questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata
insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa,
quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in
positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del
trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso,
adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta

delle attenuanti generiche.

dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili
ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta
necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta
stessa si fonda. In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell’articolo
133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato ed alle modalità di
esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti
generiche, derivandone così che, esemplificando, queste ben possono essere negate
anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato (Sezione IV, 15 luglio 2014,

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Lacchè).

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