Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31087 del 24/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31087 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORDA MONICA N. IL 06/07/1977
avverso la sentenza n. 4897/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
12/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 24/06/2015
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Corda Monica in ordine al reato di cui agli articoli
624 e 625 n. 7 c.p., ha proposto ricorso in cassazione l’imputata
chiedendone l’annullamento per contraddittorietà e/o manifesta
delle attenuanti generiche e per violazione di legge con
riferimento
alla mancata
concessione
dell’attenuante della
speciale tenuità del danno patrimoniale (art.62 n.4 c.p.).
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Quanto alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art.62
n.4 c.p., la sentenza impugnata è adeguatamente e congruamente
motivata, avendo i giudici della Corte territoriale evidenziato il
valore economico del ciclomotore sottratto alla persona offesa
pari a svariate centinaia di euro e l’entità del danno alla stessa
cagionato che non poteva dirsi di lieve entità.
Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, si rileva che la
decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche
per quanto concerne la dosimetria della pena e il diniego delle
attenuanti generiche. E appena il caso di considerare che in tema
di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione
e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di
questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita
(Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con formule sintetiche
(tipo “si ritiene congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998,
Rv.211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al
giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio
illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione
o ragionamenti illogico (Cass., sez.3, 16 giugno 2004 n.26908,
Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel
caso di specie, avendo la Corte di appello di Firenze espressamente
chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto di non concedere
le attenuanti generiche e di irrogare la pena indicata in
dispositivo.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
della ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186
del 7 – 13 giugno 2000 ).
P
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M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2015
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Il
esidente
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.