Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31086 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31086 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GLONTI KAKHABER N. IL 02/08/1974
avverso la sentenza n. 2647/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
02/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 24/06/2015

Fatto e diritto

GLONTI Kakhaber ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto
colpevole del reato di furto aggravato ed in parziale riforma della sentenza di primo grado
ha ridotto la pena nei termini ivi indicati.

sentenza di secondo grado che aveva negato la concessione delle attenuanti generiche,
non emergendo elementi valorizzabili a tal fine, riducendo però la pena inflitta.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in
ordine al giudizio di comparazione delle circostanze, nonché per quanto riguarda in
generale la dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui
esercizio se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’articolo 133 c.p. è
censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento
illogico. Ciò che qui deve senz’altro escludersi avendo il giudice motivato con riferimento
all’ assenza di elementi da porre a fondamento della concessione delle attenuanti
generiche.

Né vi è corrispondenza necessaria tra la riduzione della pena e la concessione delle
attenuanti generiche, dato che l’indagine riguardante queste ultime mira al riscontro di
elementi che rivelino nel reo un’attitudine criminale meno marcata di quella tenuta
presente per la determinazione della pena base, al fine di un più congruo adeguamento
della pena in concreto ( Sez. VI, 8 giugno 2006, n. 37252, Renna).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro,
in favore della cassa delle ammende.

Si duole con un unico motivo del trattamento sanzionatorio: prospetta l’illogicità della

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24 giugno 2015

Il Consigliere estensore

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